Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 130 bis


allegato
Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli artt. 126, 128 e 129.

Il decreto della corte d'appello, contro il quale non è ammessa alcuna impugnazione, è comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.

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