Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 102


allegato
Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.

Qualora per qualsiasi causa, l'iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

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