Annullamento del contratto. La riconoscibilità del conflitto di interessi va valutata dal giudice in concreto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 271 del 10 gennaio 2017)

Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest’ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell’annullamento del contratto è comunque richiesta la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l’amministratore unico della società, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della società proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilità al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).

Commento

(di Daniele Minussi)
L'annullamento del contratto per conflitto di interessi richiede il preciso requisito della sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente. La protezione dell'affidamento rende infatti imprescindibile il coinvolgimento di entrambe le parti del contratto, altrimenti non potendo venire in gioco la validità del congegno contrattuale. Nel caso di specie è stata negata la sussistenza di tale elemento.

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