Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7698 (21/08/1996)


Ai fini dell' annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l' esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall' acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata sui rapporti di filiazione. Né l' autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante può ritenersi idonea ad escludere il conflitto di interessi e, quindi, l' annullamento del contratto, se non sia accompagnata da una sufficiente determinazione degli elementi negoziali.

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