Contratto con se stesso, conflitto di interessi con il rappresentante, annullabilità del contratto, non della procura. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2529 del 31 gennaio 2017)

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall’art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l’identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi.
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell'art 1394 c.c., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, ma non la procura, perché nell'ambito dell'attività procuratoria, la sussistenza del conflitto si può manifestare esclusivamente nella successiva attività negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco l'impossibilità di pervenire all'annullamento della procura per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 cod.civ.. Come tale infatti il conflitto di interessi può essere "misurato" in riferimento all'atto da porsi in essere quale pratica attuazione dei poteri conferiti al rappresentante, ma non certo essere insito nel rilascio in sè e per sè della procura, che costituisce negozio unilaterale attributivo di poteri che, al tempo del conferimento, si trovano in uno stato meramente potenziale.

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