Cass. civile, sez. I del 1993 numero 709 (21/01/1993)


In tema di procedure concorsuali, la cessione dei beni ai creditori, quale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, inquadrabile nell' ambito della "cessio bonorum" regolata dagli artt. 1977 e segg. cod. civ. - sia che la si configuri come "pro solvendo", con diritto del debitore all' eventuale sopravanzo, oppure come "pro soluto", con diritto dei creditori all' eventuale ricavo superiore alla percentuale garantita - non comporta (salvo patto contrario) il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, con la conseguente immediata liberazione del debitore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura concordataria della legittimazione a disporre dei beni ceduti (risolvendosi in un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell' interesse dei terzi, a gestire e a liquidare i beni ceduti), e produce la liberazione del debitore, a norma dell' art. 1984 cod. civ., soltanto quando i creditori conseguano sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti.

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