Contratto i cui elementi siano stati predeterminati e conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 38537 del 6 dicembre 2021)

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 cod.civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La valutazione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che conduce all'annullamento del contratto deve essere effettuata in concreto, sulla scorta cioè della puntuale dimostrazione della non compatibilità tra gli interessi del secondo rispetto a quelli del primo. Questo principio generale, ribadito dalla S.C. neppure entra in gioco quando i sussista una predeterminazione di elementi tale da eliminare il problema (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, 7698/96 ). Si aggiunga che, quando la predeterminazione degli elementi investa ogni punto essenziale dell'accordo, a rigore, nemmeno si darebbe rappresentanza, quanto piuttosto ambasceria.

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