Promessa di matrimonio. Vanno restituiti i doni tra fidanzati quando viene meno il presupposto della liberalità. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 29980 del 25 ottobre 2021)

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 cod.civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale, per effetto di retrocessione, viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso pratico sottoposto all'attenzione della S.C. era stato effettuato l'acquisto di un appartamento in capo ad uno dei nubendi, tuttavia finanziato esclusivamente con liquidità provenienti dall'altro. Il tutto in previsione del matrimonio che avrebbe dovuto seguire. Ad avviso della Cassazione si tratta di una donazione indiretta (mediante adempimenti di terzo) che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 cod.civ. La conseguenza è che, ove il matrimonio non venga poi celebrato, si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario. Non basta: mettendo a fuoco la sorte della negoziazione, è stata altresì statuita l'irrilevanza di tale caducazione sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione, viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente del bene.

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