Cass. civile, sez. I del 1983 numero 3015 (02/05/1983)


La promessa di matrimonio, contemplata dagli artt. 79-81 cod. civ., si identifica, alla stregua del costume sociale, nel cosiddetto fidanzamento ufficiale, e sussiste, cioè, quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell' ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio, libero restando di verificare se questa venga poi conseguita in se stesso e nell' altro e di trarne le debite conseguenze. Nell' ambito di detta promessa, si distingue quella di tipo solenne, di cui all' art. 81 cod. civ., soggetta a determinati requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio), e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità o di forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, tenuto conto che la restituzione dei doni, prevista dall' art. 80 cod. civ., non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio.L' art. 80 cod. civ., in tema di restituzione dei doni fra fidanzati quando la promessa di matrimonio (ancorché non avvenuta nella forma solenne di cui al successivo art. 81) non abbia avuto seguito, si riferisce a quei doni che siano stati fatti, e sia uso fare, per il solo fatto di considerarsi fidanzati, e che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all' infuori del fidanzamento (quali, ad esempio, piccoli oggetti d' oro, come fedine, anelli, medagliette, ECC.). Tali doni, trovanti fonte nella consuetudine, non nascono da un contratto, né in particolare da un contratto di donazione (a differenza della donazione obnuziale prevista dall' art. 785 cod. civ. e sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi del matrimonio), non richiedono alcuna forma o requisito di capacità d' agire da parte dei fidanzati, e producono effetti definitivi a prescindere dalla circostanza che questi ultimi abbiano o meno già deciso se e quando sposarsi, o quale regime patrimoniale assegnare alla futura famiglia. Detti effetti, peraltro, in applicazione del citato art. 80 cod. civ., possono essere rimossi, ove non sia seguito il matrimonio, in base ad una facoltà di revocazione dell' atto di liberalità, che spetta indipendentemente dal fatto che il revocante sia o meno causa della rottura del fidanzamento.

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