Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 2426 (02/03/1995)


La norma di cui all' art. 2 del D.L. 29 marzo 1993 n. 82 (recante "Misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi", convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162) secondo la quale "per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo terzo della legge 6 giugno 1974 n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale", costituendo un eccezione al principi generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alle norme sostanziali del lavoro autonomo e non di quello subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile ai soli casi per i quali è stata espressamente prevista, restando quindi escluso, anche in relazione alla sua formulazione testuale, che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell' art. 2951 del cod.civ.

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