Forma del contratto di spedizione
La legge non prevede l'adozione di una speciale forma ai fini della stipulazione del contratto di spedizione: conseguentemente esso può essere qualificato come a forma libera. Ben potrebbe Tizio concludere con Caio una spedizione anche verbalmente. D'altronde il contratto in esame costituisce una specie riconducibile al mandato che (prescindendo dal disputato caso in cui esso abbia ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni immobili), è parimenti da considerarsi come informale.
Nella prassi dei rapporti commerciali è usuale che il perfezionamento dell'accordo segua allo scambio di comunicazioni via telefono, telefax o per posta elettronica.