Immobile promesso in vendita come libero da pesi gravato da ipoteca. Strumenti di protezione in favore del promissario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12032 del 13 aprile 2022)

Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi del I comma dell'art. 1482 cod.civ., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore, ma se si è avvalso della facoltà di recesso a mente dell'art. 1385 cod.civ. ovvero ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto del II comma dell'art. 1453 cod.civ., il promittente venditore non può più attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia.
La risoluzione prevista dall'art. 1482 cod.civ., che ha carattere automatico e stragiudiziale, operando allo stesso modo della diffida ad adempiere, non costituisce per l'acquirente un rimedio speciale o esclusivo, ma alternativo, di ulteriore protezione e tutela del suo interesse all'adempimento, sicché egli conserva la possibilità di esperire l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, in presenza del presupposto già richiamato della gravità dell'inadempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che il rimedio di cui all'art. 1482 cod.civ., specificazione del generale principio dell'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento posto dall'art. 1460 cod. civ., sia applicabile anche al contratto preliminare, si veda anche Cass. Civ., Sez. VI, 24824/2018.

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