Cass. civile, sez. II del 1982 numero 75 (08/01/1982)


La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo a norma degli artt. 1489 e 1481 cod. civ., ove la cosa sia gravata da diritto di godimento, reale o personale, di terzi, postula, da un lato, che risulti concretamente la volontà del titolare di tale diritto di promuovere l'azione per ottenerne il riconoscimento, e, dall'altro lato, costituendo l'art.. 1481 citato un'applicazione all'ipotesi della compravendita del principio generale inadimplenti non est adimplendum di cui all'art.. 1460 cod. civ., che la sospensione dell'indicato pagamento non sia contrario alla buona fede, estremo, questo, non ravvisabile quando l'inadempienza contestata al venditore non sia grave.

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