Cass. civile, sez. II del 2022 numero 12032 (13/04/2022)



Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi del I comma dell'art. 1482 cod.civ., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore, ma se si è avvalso della facoltà di recesso a mente dell'art. 1385 cod.civ. ovvero ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto del II comma dell'art. 1453 cod.civ., il promittente venditore non può più attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia.
La risoluzione prevista dall'art. 1482 cod.civ., che ha carattere automatico e stragiudiziale, operando allo stesso modo della diffida ad adempiere, non costituisce per l'acquirente un rimedio speciale o esclusivo, ma alternativo, di ulteriore protezione e tutela del suo interesse all'adempimento, sicché egli conserva la possibilità di esperire l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, in presenza del presupposto già richiamato della gravità dell'inadempimento.

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