Codice Civile art. 1256


SEZIONE V Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (IMPOSSIBILITA' DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA)
1. L' obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
2. Se l' impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell' adempimento. Tuttavia l' obbligazione si estingue se l' impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell' obbligazione o alla natura dell' oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

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