Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 4611 (13/08/1982)


Ai sensi degli artt. 1378 e 1465 cod. civ., nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere l' effetto traslativo, con il conseguente passaggio del rischio all' acquirente, si determina al momento dell' individuazione delle cose prima ancora ed indipendentemente dalla consegna delle stesse ove i relativi tempi non coincidano.

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