Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo (mandato di credito)



Secondo il modo di disporre del I° comma dell'art. 1959 cod.civ. se dopo l'accettazione dell'incarico da parte del promittente (mandatario) le condizioni economiche del mandante o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il mandatario ha diritto di non portare ad esecuzione l'incarico. Dunque il mandante non vanterebbe azione nei confronti del promittente per costringerlo a stipulare il mutuo o ad erogare il finanziamento a vantaggio del terzo. Si tratta di una cautela ispirata ad una ratio di tutela del credito alla quale è possibile ricondurre anche ulteriori più generali disposizioni (cfr. ad esempio gli artt. 1461, 1822 , 1956 cod.civ.)nota1 .

La situazione che si determina può non essere tuttavia definitiva: il rapporto rimarrebbe infatti quiescente fino a quando le condizioni economiche del mandante o del terzo non manifestassero il pericolo di inadempimento.

Ai sensi del rinvio di cui II° comma dell'art. 1959 cod.civ., il quale richiama l'art. 1956 cod.civ.  dettato in materia di fidejussione, qualora il promittente abbia fatto credito al terzo pur conoscendo la precarietà delle condizioni economiche di costui in difetto di speciale autorizzazione da parte del mandante (al quale deve essere data la possibilità di valutare se assumersi il rischio di dover successivamente rispondere nei confronti del promittente stesso che agisca nei suoi confronti ex art. 1958 cod.civ. ), quest'ultimo sarà liberato dalla correlativa obbligazione fidejussorianota2 .

Note

nota1

Il mutamento delle condizioni patrimoniali di questi soggetti potrebbe rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito prestato dal promittente: Fragali, Della fideiussione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.562. A questo proposito il cambiamento delle condizioni patrimoniali non deve essere così grave da integrare una ipotesi di insolvenza né la notevole difficoltà deve essere interpretata come impossibilità (Simonetto, voce Mandato di credito, in N.sso Dig.it., vol.X, 1957, p.165).
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nota2

Si ritiene (Fragali, cit., p.563) che qualora il promissario sia a conoscenza del deterioramento dello stato patrimoniale del terzo, sia tenuto ad informare il promittente in ossequio al generale obbligo di correttezza (ex art.1175 cod.civ.). 
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Bibliografia

  • FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
  • SIMONETTO, Mandato di credito, N.sso dig.it., 1957

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