Il codice civile contiene soltanto una succinta disciplina del mandato di credito. Si pone pertanto il problema di individuare, per le ipotesi non espressamente previste dalla legge, la normativa di istituti che possiedano una qualche affinità rispetto alla figura in esame.
Secondo un'opinione il mandato di credito sarebbe assimilabile ai contratti contrassegnati da una causa di garanzia. A questo riguardo si può fare riferimento alla fideiussione avente ad oggetto un'obbligazione futura
nota1. Altri evocano le somiglianze con le fattispecie di sostituzione nell'attività giuridica altrui, in definitiva al mandato
nota2 .
E' evidente che tutto ciò non è altro se non la riproposizione della questione attinente all'elemento causale del tipo contrattuale qui in esame. La prima teorica ha il pregio di sottolineare la funzione di tutela del credito, la seconda invece l'aspetto afferente all'incarico conferito dal mandante. Entrambe trascurano l'altra faccia della composita natura del mandato di credito.
Da questo punto di vista è sufficiente ribadire che la figura possiede una propria autonomia e tipicità, dovendo volta per volta, a seconda dell'aspetto considerato, valorizzare una congruente normativa di riferimento
nota3 .
Se la funzione prevalente appare essere quella della agevolazione creditizia, la causa di garanzia appare svolgere un ruolo meramente strumentale rispetto alla prima. Il conferimento dell'incarico deve inoltre essere considerato come semplice veicolo per la concessione del credito. Al contratto potranno, secondo l'interpretazione preferibile
nota4 , essere applicate analogicamente alcune disposizioni dettate in tema mandato, stante l'identità di struttura, nonché alcune norme relative alla fideiussione, come d'altronde espressamente previsto dal II° comma dell'art.
1959 cod.civ. .
Note
nota1
In questo senso Campogrande, Trattato della fideiussione nel diritto odierno, Torino, 1902, p.132.
top1nota2
Ritiene che il contratto vada sussunto nella categoria dei negozi a tipo rappresentativo Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1966, p.565, mentre Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.790 ricomprende questa fattispecie negoziale all'interno del mandato.
top2nota3
Sottolineano che il mandato di credito sia un contratto tipico, dotato di propria autonomia e preordinato ad una successiva operazione creditizia Ferrero e Benatti, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1770.
top3nota4
Fragali, Della fideiussione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.560 e Abbadessa, voce Obbligo di far credito, in Enc.dir., vol.XXV, 1979, p.535.
top4 Bibliografia
- ABBADESSA, Obbligo di far credito, Enc. dir.
- CAMPOGRANDE, Trattato della fidejussione nel diritto odierno, Torino, 1902
- FERRERO-BENATTI, Torino, Comm. Cendon, IV, 1999
- FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
- MICCIO, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, Torino, Comm.cod.civ., 1996