Tribunale di Cassino, sentenza 29 ottobre 2004. Sussistenza dell'animus novandi ai fini della novazione oggettiva.

L'effetto estintivo dell'obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'animus novandi, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che deve essere provato in concreto. (Nella fattispecie, relativa a un rapporto di conto corrente, il tribunale ha escluso tale effetto sul rilievo che il saldo debitore del precedente contratto di conto corrente aveva anche costituito la prima posta passiva del nuovo contratto di conto corrente, con conseguente unitarietà del rapporto in questione, palesando che le parti avevano consentito la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione).

Commento

La pronunzia ribadisce la centralità, ai fini dell'estinzione della precedente obbligazione, dell'animus novandi, concretandone l'operatività nell'ambito del contratto di conto corrente. In tale contesto la chiusura del precedente contratto con la parallela instaurazione di un nuovo contratto la cui prima appostazione discende direttamente dal saldo del primo, non è stata reputata idonea a configurare l'effetto estintivo proprio dell'istituto.

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