Cass. Civ., sez. I, n. 4520/2004. Presupposti della legittimità del pegno rotativo

È legittimo, il cosiddetto pegno rotativo, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni origina­riamente costituiti in garanzia con la conseguenza che la sostituzione posta non determina effetti novativi sul rap­porto iniziale, a condizione che risulti da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito. Ciò che è decisivo, pertan­to, perché possa realizzarsi una simile situazione e che possa riconoscersi l'unitarietà della fattispecie è, anzitut­to, l'esistenza di una convenzione che preveda un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno, ferme poi restando le ulteriori suindicate condizioni.

Commento

La pronunzia mette a fuoco i requisiti alla cui stregua valutare positivamente la legittimità e l'efficacia del c.d. pegno rotativo, vale a dire quella forma di garanzia reale che consente la progressiva e costante sostituzione dell'oggetto fisico della stessa, ferma rimanendo la consistenza complessiva dei beni che ne formano l'oggetto.

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