Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 2569 (03/03/1992)


Nel caso di licenziamento di un lavoratore, seguito, senza soluzione di continuità, dalla sua immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, è insita una presunzione (semplice) di sostanziale, ininterrotta unicità del rapporto, connessa con il principio d' infrazionabilità dell' anzianità di servizio. Detta presunzione opera anche dopo l' entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in quanto anche nella nuova disciplina del trattamento di fine rapporto l' anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro è rilevante in ragione degli incrementi automatici della retribuzione ad essa collegati) e può essere superata solo con la prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza di un accordo novativo tendente ad imprimere al secondo rapporto contrattuale concreti aspetti di diversità e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente diverse, tali da escludere un qualsiasi intento fraudolento. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere fittizio del licenziamento collettivo dei dipendenti di un' azienda, seguito dall' immediata riassunzione, escludendo altresì la rilevanza di una transazione intervenuta tra il lavoratore e l' imprenditore ed avente ad oggetto l' erogazione delle spettanze di fine rapporto all' epoca del licenziamento, in quanto priva di qualsiasi effetto sul rapporto di lavoro successivamente proseguito).

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