Cass. civile, sez. I del 1992 numero 8029 (26/06/1992)


La ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, anche se titolata, ossia anche se contenente l' indicazione della "causa debendi", ha come effetto l' astrazione processuale di detta causa, con la conseguenza che il soggetto a favore del quale essa è stata fatta è dispensato dall' onere di provare il rapporto fondamentale, l' esistenza del quale si presume fino a prova contraria.

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