Ambito delle negoziazioni volte a regolare i rapporti patrimoniali nell'ambito della crisi coniugale. Cessione di partecipazioni sociali? (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 26363 del 7 settembre 2022)

Va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Detti accordi possono essere qualificati come contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. L'accordo patrimoniale concluso in sede di separazione può avere ad oggetto il trasferimento di beni immobili ma anche la cessione di quote sociali con l’applicazione del regime di favore di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19. La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né, contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente le agevolazioni tributarie di cui alla l.74/1987 (che sono cospicue, importando l'esenzione dall'imposta di registro, di trascrizione, catastale, bollo) vengono invocate in tema di trasferimenti immobiliari. Le annose questioni che si ponevano al riguardo avevano a che fare con la possibilità di ricomprendere nel loro ambito anche le pattuizioni a vantaggio della prole e la necessità o meno del "passaggio" notarile (che, come tale, facendo seguito al provvedimento giudiziale, può ben qualificarsi come negozio con causa esterna) all'esito del vaglio del Giudice. La pronunzia in esame invece assume in considerazione il profilo causale proprio di questa specie di negoziazioni, contrassegnate da una specifica causa consistente nell'essere finalizzate alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in vista della separazione ovvero dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Tale palesandosi la causa tipica di siffatti contratti, non v'è motivo per negare l'applicabilità del peculiare trattamento fiscale anche alla cessione di quote di società quando la stessa sia funzionale al raggiungimento del predetto risultato.

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