La distinzione tra
negozi causali e negozi astratti si riferisce alla emersione dell' expressio causae nel contesto dell'atto che contrassegna i primi rispetto al semplice rinvio ad una causa esterna contenuta nei secondi.
Ciò che occorre assolutamente chiarire è che nel negozio astratto la causa non è assente, bensì stralciata, esterna
nota1 .
Se l'elemento causale facesse difetto si dovrebbe concludere nel senso della nullità dell'atto negoziale per mancanza di causa. Da questo punto di vista poco importa distinguere tra negozi tipici ed atipici o innominati. La valutazione sintetica dell'elemento causale non può che indurre a considerare nullo anche un contratto nominato ogniqualvolta la causa possa dirsi in concreto inesistente: si pensi al contratto di assicurazione contro il rischio dell'incendio di una casa già del tutto perita in un incendio
nota2 .
Astrattezza della causa significa allora esistenza di una causa che non rinviene la propria compiuta enunciazione nel contesto dell'atto . Se Tizio firma una cambiale, il tenore letterale del titolo è tale da non consentire di risalire alla causa del negozio sottostante: si parla a tal proposito di
astrazione sostanziale della causa, fenomeno sovente analizzato concorrentemente rispetto a quello della c.d.
astrazione semplicemente processuale della causa (che ha a che fare con la promessa di pagamento e con la ricognizione di debito)
nota3 .
In qualche modo divergente è invece il caso degli atti connotati da una
causa esterna.
Anche per essi si può dire che la causa è stralciata dal contesto: tuttavia ai fini della validità dei medesimi risulta indispensabile l'enunciazione dell'elemento causale, l' expressio causae , pena la nullità. Essi dunque, pur evocando una tematica omogenea rispetto a quella della astrazione (sostanziale e processuale), al contrario dei negozi astratti, devono invece contenere il riferimento esplicito ad un substrato causale esterno
nota4.
Si pensi all'atto di trasferimento del bene immobile posto in essere dal mandatario senza rappresentanza a favore del mandante. Esso deve assolutamente contenere l'enunciazione della causa, esterna rispetto all'atto di trasferimento stesso, vale a dire l'incarico di acquisire l'immobile di cui al mandato. Un atto di trasferimento astratto, vale a dire privo di un siffatto riferimento, sarebbe irrimediabilmente nullo. In sostanza l' expressio causae vale a coniugare due elementi quali la causa e la forma.
Note
nota1
Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.781.
top1nota2
Bianca,
Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.426.
top2nota3
Cfr. Troisi, voce
Negozio giuridico, II, in Enc. giur.Treccani, p.1.
top3nota4
Così De Nictolis,
Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.61.
top4Bibliografia
- DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- TROISI, Negozio giuridico, negozio astratto, Enc. giur. Treccani, XX, 1990