Cass. civile, sez. II del 2020 numero 24040 (30/10/2020)



La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Essa differisce dal negozio simulato, nel quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un differente contratto contrassegnato da causa liberale. Ne consegue che alla prima figura non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo di porre in essere una fattispecie simulata. In materia successoria non è necessario proporre l’azione di simulazione allo scopo di dar conto che l’atto posto in essere dal defunto è una donazione indiretta. Il predetto atto negoziale, infatti, possiede una causa onerosa ed è da qualificarsi come indiretto, posto cioè in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa. In questo caso pertanto sono inapplicabili i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 1417 cod.civ..

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