Conferimento d'azienda da parte di genitore in società contratta con il figlio. Eventuale liberalità. Sottoposizione a riunione fittizia. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 26299 del 28 settembre 2021)

In tema di successione mortis causa, l’azienda conferita dalla madre nella società in accomandita costituita con uno dei figli lede la legittima degli altri solo se c’è stata donazione. Spetta quindi al coerede che si ritiene danneggiato dimostrare l’esistenza di uno spirito di liberalità anche parziale. In siffatta ipotesi, la liberalità, eventualmente soggetta a riunione fittizia, non potrebbe che ravvisarsi, nella forma del negozio misto con donazione, nell'eventuale divario fra il valore del credito per l'incremento e la misura della partecipazione attribuita al creditore, qualora risulti che il divario fu voluto per spirito di liberalità di una parte verso l'altra.

Commento

(di Daniele Minussi)
Particolarmente delicato è il caso in cui i genitori abbiano non già a donare l'azienda di cui siano titolari ad uno dei figli (ipotesi in cui la qualificazione di liberalità dell'atto di disposizione risulta palese, con la conseguente sottoposizione della stessa alle regole della imputazione ex se ai sensi dell'art. 564 cod.civ. una volta che si fosse aperta la successione mortis causa), bensì a conferire la stessa nell'occasione della costituzione di una società con uno dei figli (ovvero dell'aumento di capitale della stessa, qualora già esistente). Giova osservare al riguardo come, a fronte del valore dell'azienda conferita, spesso la misura dell'incremento del capitale ovvero dell'assegnazione della quota di partecipazione sociale al conferente abbia poco a che fare con il reale valore del conferimento, soprattutto quando ciò avvenga nell'ambito delle società a base personale, non soggette a meccanismi di controllo peritale. Ebbene: con la pronunzia in esame viene messo a fuoco il tema in questione, specificandosi come la liberalità soggetta a riunione fittizia (e susseguente imputazione ex se da parte del legittimario che ne fosse stato beneficiato) sia da individuare nell'eventuale differenza tra il valore del conferimento e il valore della partecipazione sociale attribuita al conferente.

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