Cass. civile, sez. II del 2006 numero 13337 (07/06/2006)


In tema di atti di liberalità, il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso l' utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma del'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, ma è, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; infatti, l'art. 809 c. c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c. c., non richiama l'art. 782 c. c. che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

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