Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6416 (28/11/1988)


Le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti nell' art. 769 cod. civ. (nella specie, "negotium mixtum cum donatione") sono soggette al regime delle donazioni limitatamente alla disciplina della revocazione (art. 800 e ss. cod. civ.) ed a quella della riduzione per reintegrare la quota dei legittimari (art. 555 e ss. cod. civ.), mentre, per ciò che attiene al regime formale, si sottraggono al requisito dell' atto pubblico, rimanendo soggette alla forma prescritta per l' atto da cui le liberalità risultano.

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