Donazione indiretta e contratto simulato: distinzione. Limiti di prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24040 del 30 ottobre 2020)

La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Essa differisce dal negozio simulato, nel quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un differente contratto contrassegnato da causa liberale. Ne consegue che alla prima figura non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo di porre in essere una fattispecie simulata. In materia successoria non è necessario proporre l’azione di simulazione allo scopo di dar conto che l’atto posto in essere dal defunto è una donazione indiretta. Il predetto atto negoziale, infatti, possiede una causa onerosa ed è da qualificarsi come indiretto, posto cioè in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa. In questo caso pertanto sono inapplicabili i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 1417 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la de cuius aveva disposto in vita trasferendo a titolo oneroso, per un corrispettivo di gran lunga inferiore al valore del bene, alcuni cespiti ai propri figli. Venuta meno la disponente, ci si è posti l'interrogativo se e come la differenza di valore tra il prezzo pagato e il reale valore dei beni potesse o meno essere soggetto a collazione e imputazione ex se. A tal fine il Giudice di seconde cure aveva argomentato nel senso che la natura simulata delle predette negoziazioni, ne avrebbe reso indispensabile il preventivo esperimento della relativa azione, contrassegnata dai noti limiti di prova (art. 1417 cod.civ.). La S.C. ha tuttavia rinnegato a buon diritto tale impostazione: il negotium mixtum cum donatione (tali possono essere qualificati i trasferimenti onerosi per corrispettivo di gran lunga inferiore al valore del bene) non corrisponde assolutamente ad un atto simulato, bensì ad una donazione indiretta, come tale non soggetta nè al rigore formale proprio della donazione, nè ai limiti di prova propri della fattispecie simulata.

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