Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12181 (12/11/1992)


L' art. 809 cod. civ., il quale stabilisce quali norme della donazione sono applicabili alle liberalità che risultino da atti diversi, deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre norme da esso non richiamate. Ne consegue che l' art. 778 cod. civ., che detta limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dal citato art. 809, non è applicabile al mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione" (nella specie, vendita il cui prezzo era stato stabilito in misura notevolmente superiore a quello di mercato).

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