Agevolazioni "prima casa" e successione ereditaria. Spetta al contribuente invocarle in sede di presentazione della denunzia di successione, eventualmente anche integrativa, entro dodici mesi dall'apertura della successione. (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 20132 del 24 settembre 2020)
Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa per l’imposta sulle successioni e le donazioni la situazione di fatto acquisibile dall'Amministrazione finanziaria non rileva. Il diritto all'agevolazione della casa adibita a residenza familiare spetta al titolare del beneficio solo se sussistono le condizioni di legge che devono essere comunque espressamente invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, quindi di stretta interpretazione, ed è onere del contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando eventualmente una dichiarazione di successione integrativa o modificativa, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 346/1990 entro 12 mesi dall'apertura della successione.