Legge del 1998 numero 12 art. 8Accordo


Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detti investitori in relazione alle loro richieste ai sensi del presente Accordo, quest'ultima Parte Contraente riconosce che la prima Parte Contraente, o la sua istituzione designata, è autorizzata, in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le richieste dei propri investitori. Il diritto o la richiesta oggetto di surroga non dovrà superare i diritti o la richiesta originari di detti investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.
Ogni pagamento effettuato da una Parte Contraente o dalla sua istituzione designata a favore dei propri investitori non dovranno avere alcun effetto sul diritto che detti investitori hanno di far valere le loro richieste nei confronti dell'altra Parte Contraente in conformità con l'Articolo 9 del presente Accordo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1998 numero 12 art. 8Accordo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti