Legge del 1998 numero 12 art. 2Accordo


Portata dell'Accordo
Il presente Accordo dovrà applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento.
Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

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