Legge del 1998 numero 12 art. 12Accordo


Eccezioni
Le disposizioni del presente Accordo non dovranno in alcun modo limitare il diritto delle due Parti Contraenti ad applicare divieti o restrizioni in situazioni di guerra o altre forme di conflitto armato, emergenza nazionale o disordini civili o per prevenire malattie epidemiche o causate da animali o piante in conformità con le sue leggi normalmente e ragionevolmente applicabili su base non discriminatoria.

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