Legge del 1998 numero 12 art. 4Accordo


Trattamento Nazionale e clausola della Nazione più favorita
Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi la gestione, l'amministrazione la manutenzione, l'uso, il godimento o la disposizione da parte di detti investitori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di uno Stato Terzo.
Inoltre, ciascuna Parte Contraente dovrà concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, anche in relazione ai redditi derivanti dai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di uno Stato Terzo.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere applicate ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda ai propri investitori o a investitori di Stati Terzi in virtù di un accordo, legislazione o intese conseguenti a detta legislazione, in materia fiscale, ivi compresi accordi per evitare la doppia imposizione e accordi sul commercio transfrontaliero.
In materia di attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonché ogni relativa operazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un Paese terzo.
Ciascuna Parte Contraente dovrà adoperarsi al fine di facilitare, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività connesse agli investimenti ai sensi del presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

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