Legge del 1998 numero 12 art. 7Accordo


Rimpatrio degli investimenti e dei redditi
Ciascuna Parte Contraente dovrà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, su base non discriminatoria, il trasferimento di:
a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) i redditi di esercizio netti ivi compresi i dividendi, gli interessi, gli incrementi di capitali e gli altri utili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione azionaria;
c) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi egli investimenti;
d) pagamento delle royalties o emolumenti per servizi nella misura in cui essi sono connessi agli investimenti;
e) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale delle azioni;
f) proventi ricevuti dagli investitori in caso di liquidazione;
g) remunerazioni corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Niente di quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo dovrà avere effetto sul trasferimento del risarcimento ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo.
A seguito dell'adempimento degli obblighi fiscali, i trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 ed 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro sei mesi, e dovranno essere corrisposti in ogni valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio di mercato applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo verranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà adempiuto i requisiti di legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

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