Legge del 1998 numero 12 art. 1Accordo


Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per «Investimento» si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include:
a) beni mobili ed immobili, compresi diritti «in rem» su proprietà di una Terza Parte, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto, avente un valore finanziario, nonché redditi reinvestiti relativi all'investimento iniziale;
d) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale in conformità con le pertinenti leggi della relativa Parte Contraente;
e) ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione, comprese quelle di prospezione, estrazione e commercializzazione di petrolio ed altri minerali.
Per «redditi» si intendono le somme ricavate da investimenti, profitti, interessi, dividendi, royalties e compensi, ivi compresi know-how tecnico ed i compensi per servizi, nonché altri corrispettivi legali;
Per «cittadini» si intendono coloro che derivano il loro status di cittadini indiani o cittadini italiani della legge in vigore in India o in Italia;
Per «società» si intendono, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, società di persone o di capitali, fondazioni, imprese ed associazioni incorporate o costituite ai sensi della legge in vigore in ciascuna delle due Parti Contraenti, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno;
Per «investitori» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
Per «territorio» si intende:
a) con riferimento all'India, il territorio della Repubblica indiana, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonché ogni altra area marittima sulla quale l'India esercita la propria sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità con la Legge indiana e con il diritto internazionale;
b) con riferimento all'Italia, oltre al territorio della Repubblica italiana, ivi incluse le superfici comprese entro i confini terrestri, anche le «zone marittime». Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranità e, diritti sovrani o di giurisdizione, in conformità con la Legge italiana e con il diritto internazionale.

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