Legge del 1998 numero 12 art. 14Accordo


Durata e cessazione
Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente resterà in vigore fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data in cui una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di cessazione all'altra Parte.
In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni del presente Accordo dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di detta cessazione. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 23 novembre 1995, in triplice copia, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.
Seguono le firme

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