Legge del 1998 numero 12 art. 6Accordo


Risarcimento per danni e perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile.
Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioè:
a) confisca delle loro proprietà da parte delle sue forze o autorità,
o,
b) distruzione delle loro proprietà da parte delle sue forze o autorità non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta dalla necessità della situazione, dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.

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