Legge del 1985 numero 222 art. 37


L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a
soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per
un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto
notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è
ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità
di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita
dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica
all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli
indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le
proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella
proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica
della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte
dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie
secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università
degli studi, regione, provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla
notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico
diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione
del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere
pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per
cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di
approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro
mesi da tale data.
Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione
di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione,
a norma dell'articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata
entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere
liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non
diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui
al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse
rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari
li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata
qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo
comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

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