Legge del 1985 numero 222 art. 1


Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.

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