Legge del 1985 numero 222 art. 10


Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica
non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere
riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la
competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di
religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi
statutari.
In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti