Legge del 1985 numero 222 art. 14


Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica
competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli
cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o
tradizioni religiose e culturali della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a
seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di
revoca del loro riconoscimento civile.

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