Legge del 1985 numero 222 art. 7


Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono
essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita
apostolica non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati,
giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio
in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e
alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita
apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

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