Legge del 1985 numero 222 art. 20


La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e
la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento
dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne
dichiara l'avvenuta estinzione.
L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al
Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione
di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente
soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento
ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i
diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso
di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli
acquisti delle persone giuridiche.

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