Legge del 1985 numero 222 art. 6


Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni
dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione
entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le
parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi
precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro predetto.

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