Legge del 1985 numero 222 art. 18


Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in
essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che
non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di
rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino
dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone
giuridiche.

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