Legge del 1975 numero 644 art. 3


Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del
battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla
scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente,
quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla
legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni
di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo
i casi di cui all'articolo 4, mediante il rilievo continuo
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi
e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo
sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza
di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di
rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività
di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa la Ministero
della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura
private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità (Comma così sostituito dall'art. 1, l. 13 luglio 1990, n. 198).
(Omissis) (Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 9 novembre 1994, n. 694)
Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate
anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti
purché eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case
di cura indicati nel presente articolo.
La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui
uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia.

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