Legge del 1975 numero 644 art. 4


Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a
rianimazione presso enti ospedalieri od istituti universitari, la
morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contemporanea
presenza delle seguenti condizioni:
1) stato di coma profondo accompagnato da:
a) atonia muscolare;
b) ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai
nervi cranici;
c) indifferenza dei riflessi plantari;
d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del
riflesso pupillare alla luce;
2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due
minuti primi, di quella artificiale;
3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e
provocata.
L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il
momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la
loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di almeno
dodici ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del
sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia indotta
artificialmente.
Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma devono essere
controllate e rilevate ad intervalli di tempo non superiori ad
un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza dell'attività elettrica
cerebrale, spontanea e provocata, dovrà essere effettuato per periodi
di trenta minuti primi, ripetuti ogni quattro ore durante le dodici
ore di osservazione.
Qualora, durante il periodo di osservazione si verifichi la
cessazione spontanea del battito cardiaco, l'accertamento della morte
viene effettuato con le modalità indicate nel primo comma
dell'articolo 3.

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