Legge del 1975 numero 644 art. 16


Il Ministro per la sanità, sentite le regioni, provvede con proprio
decreto ad emanare le norme relative alla:
1) raccolta delle ipofisi dai luoghi di prelievo;
2) importazione di ipofisi dall'estero;
3) lavorazione delle ipofisi per la produzione dell'ormone
dell'accrescimento e degli alti ormoni estraibili dall'ipofisi;
4) distribuzione ed utilizzazione degli estratti iniettabili, ai
sensi del quarto comma dell'articolo 15;
5) dotazione di attrezzature e personale specializzato necessari
alla diagnosi ed alla cura delle insufficienze ipofisarie.

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